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23 Ottobre 2017

Programmazione regionale e tariffazione puntuale

legge

La tariffazione puntuale è universalmente individuata come uno degli strumenti migliori per prevenire e minimizzare la produzione di rifiuti urbani. Questo concetto è ben espresso nella premessa al Decreto del Ministero dell’Ambiente 20 aprile 2017, “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico…”: “Considerato che tale tariffa commisurata al servizio reso è tra gli strumenti economici più efficaci per l’attuazione della gerarchia gestionale dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152″….

E’ interessante analizzare come negli ultimi anni diverse Regioni o Province Autonome abbiano previsto azioni specifiche di promozione di questo strumento, anche spingendosi alla definizione di obblighi in questa direzione, tra l’altro giudicati da alcuni invasivi delle competenze specifiche dei Comuni.
Si illustrano alcuni esempi, tutt’altro che esaustivi, di politiche attuate.

La Regione Piemonte individua nel proprio PRGR (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 140-14161 del 19 aprile 2016) la tariffazione puntuale del servizio di gestione dei rifiuti urbani tra gli strumenti economici, fiscali e di regolamentazione da diffondere per raggiungere gli obiettivi di Piano al 2020.
Secondo quanto previsto dalla successiva DGR n. 85-5516 del 3/8/17, quindi gli investimenti necessari per l’introduzione della tariffazione puntuale rientrano tra gli interventi ammissibili a finanziamento regionale.

La Provincia Autonoma di Trento, nel Quarto Aggiornamento del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2175 del 9 dicembre 2014) individua nell’applicazione della tariffa puntuale uno degli strumenti determinanti per il raggiungimento dei risultati ottenuti (“il metodo di tariffazione puntuale è risultato essere la variabile determinante nella riduzione del rifiuto residuo e negli ambiti in cui è applicato la produzione di residuo è abbondantemente sotto la media”) e degli obiettivi previsti. Il Quarto Aggiornamento del Piano non impone l’applicazione della tariffa puntuale, competenza dell’Amministrazione titolare del pubblico servizio di raccolta, ma la ritiene uno strumento essenziale per il raggiungimento di risultati elevati e che pertanto deve essere confermato e promosso.
Per incentivare l’applicazione della tariffa puntuale si prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, le somme versate alla Provincia per il recupero degli oneri di costruzione delle discariche per RSU. siano destinate, nella misura massima del 50% e secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, all’adozione o mantenimento di modelli di misurazione puntuale della frazione indifferenziata. Per contro, per quegli ambiti di servizio che a partire dal 2019 non avranno ancora applicato il modello di tariffazione puntuale sarà prevista una penalizzazione tariffaria per lo smaltimento del rifiuto urbano residuo (RUR), in rapporto all’obiettivo di produzione media pro-capite che per il 2017 è fissato in 82 kg/AE (abitanti equivalenti) anno.

La Regione Liguria individua la tariffazione puntuale come uno strumento da promuovere ai fini della prevenzione dei rifiuti e del raggiungimento degli obiettivi di RD. Prevede quindi una specifica azione (B.9.1) di promozione di sistemi di tariffazione puntuale attraverso progetti specifici, linee guida, criteri premiali, semplificazione amministrativa, già dal 2015.
La programmazione regionale passa poi dai Piani delle Aree omogenee della 4 Province. Nel “Piano dell’area Omogenea Imperiese per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti” l’introduzione della tariffa puntuale è obbligatoria a partire dal 01/01/2021.

La Regione Emilia-Romagna, con la Legge Regionale n. 16/2015 “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani…” , nell’art. 1 (Obiettivi e finalità) al comma 6 si pone severi obiettivi minimi al 2020 in termini di riduzione della produzione pro capite dei rifiuti urban, di % di raccolta differenziata, di % riciclaggio di materia.
Nel successivo comma 7, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra sono promosse una serie di azioni, tra cui “applicare la tariffa puntuale quale strumento per la riduzione della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo specifici meccanismi incentivanti”.
Infatti l’art. 5 riguarda specificamente i Criteri per l’applicazione della tariffazione puntuale ed il relativo comma 8 prevede che “Atersir (Agenzia di regolazione dei servizi pubblici locali ambientali della regione Emilia-Romagna) … predispone le linee guida per l’applicazione della tariffa puntuale differenziata per utenze domestiche ed utenze non domestiche, basata sul criterio principale di minimizzazione della produzione dei rifiuti ed in particolare sulla minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, e determina le tempistiche della sua applicazione, che dovrà avviarsi su tutto il territorio regionale entro e non oltre il 31 dicembre 2020, con priorità per l’applicazione alle utenze non domestiche anche prevedendo verifiche sull’impatto ed eventuali correttivi.

La Regione Lazio, con L.R. 10 Agosto 2016, n. 12, all’art. 12 (Modifica alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e successive modifiche), stabilisce che la Regione promuove la tariffazione puntuale quale strumento per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare l’invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, predispone le linee guida per l’applicazione della tariffa puntuale differenziata per utenze domestiche ed utenze non domestiche, basata sul criterio principale di minimizzazione della produzione dei rifiuti ed in particolare sulla minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, e determina le tempistiche della sua applicazione, che deve avviarsi su tutto il territorio regionale entro e non oltre il 31 dicembre 2020, con priorità per l’applicazione alle utenze non domestiche anche prevedendo verifiche sull’impatto ed eventuali correttivi.
Con DGR DEC2 del 17/01/2017 sono approvate “Linee guida regionali per l’applicazione della tariffazione puntuale da parte dei Comuni”. Nelle linee guida si dichiara che si tratta di una opportunità e non di un obbligo e vengono delineate le motivazioni a favore della scelta della tariffazione puntuale.

La Regione Campania, con la Legge Regionale 26/05/2016 n. 14 “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”, individua l’incentivazione dell’applicazione della tariffa puntuale tra le azioni da attuare per il raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale.
In particolare all’art. 6 lett. e) si specifica che la Regione incentiva l’applicazione della tariffa puntuale quale strumento per la riduzione della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo specifici meccanismi incentivanti.
All’art. 9 si prevede che la Regione predispone linee guida per la gestione dei rifiuti solidi urbani e la determinazione della tariffa puntuale su scala comunale.

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di Redazione Achab

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