Con l’emanazione del D.M. 29 dicembre 2016 (Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative e semplificate per il compostaggio di comunità dei rifiuti organici...) si va chiarendo il quadro, tecnico e amministrativo, degli strumenti di promozione del “compostaggio in loco”, previsti dal Collegato Ambientale (Legge 28 dicembre 2015, n. 221 ) agli articoli 37 e 38, sia per la forma individuale (autocompostaggio), sia per quella collettiva.
Nell’ambito di un interessante convegno sull’argomento del “compostaggio di comunità” promosso dall’Associazione Italiana Compostaggio e tenutosi a Roma il 28 aprile 2017 i tecnici del Ministero hanno fornito un ottimo contributo nel definire scelte e percorsi. Intanto le due fattispecie introdotte dall’art. 37 (che ha originato il comma 7 bis dell’art. 214, del D. Lgs. 152/06), e dall’art. 38, che ha definito il compostaggio di comunità e previsto l’emanazione del relativo decreto sui criteri operativi e le procedure autorizzative, sono caratterizzate da:
* precisi limiti nella potenzialità di trattamento
* limiti territoriali di origine dei rifiuti
* tipologie ben definite di scarti organici conferibili.
Il discrimine più rilevante è però rappresentato dalla figura del gestore dell’installazione e utilizzatore del compost: se coincide con le utenze conferenti si può applicare la procedura del compostaggio di comunità, altrimenti si deve seguire la procedura dell’art. 37 o le altre “tradizionali”.
Nel caso in cui si rientri nelle condizioni previste per il compostaggio di comunità, l’attività di compostaggio è intrapresa dall'”organismo collettivo”, che rappresenta gli utenti, previo invio di una segnalazione certificata al comune territorialmente competente, che ne da’ comunicazione all’azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Alla comunicazione vanno allegati una relazione tecnica, il regolamento di gestione, l’elenco delle utenze, più dichiarazioni e documenti amministrativi.
Il D.M 29 dicembre 2016 definisce poi i materiali ed i rifiuti ammissibili, i criteri operativi, le condizioni di installazione ed i requisiti delle apparecchiature. In funzione della taglia (piccola: fino a 10 t/anno; media: da 10 a 60 t/anno; grande: da 60 a 130) sono stabiliti:
* la tipologia di apparecchiature utilizzabili (le compostiere statiche possono essere utilizzate solo per la taglia piccola)
* la tenuta di un registro dei rifiuti conferiti, del compost prodotto, degli scarti e del compost fuori specifica
* la necessità di un corso di formazione per il conduttore
* la necessità della presenza di sonde per la misurazione della temperatura, con rilevazione almeno giornaliera.
Per il compost ottenuto sono stabiliti dei parametri, molto meno articolati e “severi” rispetto a quelli previsti per l’Ammendante compostato misto e l’ammendante compostato verde dal D.Lgs. 75/10 in materia di fertilizzanti.
Poiché l’operazione di compostaggio di comunità da diritto a riduzione della tassa rifiuti, contribuisce alla percentuale di raccolta differenziata dei comuni ed al calcolo delle percentuali di riciclaggio e del RUB in discarica, vengono stabiliti degli obblighi di comunicazione dei dati.
Infine sono previste ulteriori semplificazioni per le installazioni con potenzialità fino ai 1 t/anno.
La presentazione del Ministero dell’Ambiente e le altre del convegno di Roma sono scaricabili dal sito dell’AIC, nella sezione Blog.
Nel caso in cui invece si debba seguire la procedura dell’art. 37, ad esempio nel caso in cui l’impianto sia gestito da un comune o dall’azienda che raccoglie i rifiuti, se sono soddisfatti i requisiti stabiliti, occorre predisporre un regolamento di gestione, acquisire il parere dell’ARPA, nominare un gestore e successivamente effettuare una denuncia di inizio attività. Il tutto nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, ambientale, di sicurezza, antincendio, igienico sanitaria, energetica, dei beni culturali e paesistici.
di Redazione Achab
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