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12 Marzo 2024

Approvata la direttiva UE sul greenwashing

 

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 5 marzo 2024 la Direttiva (UE) 2024/825 che modifica le Direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione (Direttiva “Empowering Consumers for the green transition”).

La nuova Direttiva interviene direttamente a modificare la Direttiva 83/2011 sui diritti dei consumatori e la Direttiva 29/2005 (cd. “Lex generalis”) sulle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori.

 

Il greenwashing: di cosa si tratta

Per “greenwashing” si intendono pratiche commerciali sleali che ingannano i consumatori e impediscono loro di compiere scelte di consumo sostenibili, quali le pratiche associate all’obsolescenza precoce dei beni e le asserzioni ambientali ingannevoli. Di fatto si tratta di un ambientalismo di facciata che punta a orientare i comportamenti dei consumatori nelle loro scelte economiche.

La Direttiva definisce così l’“asserzione ambientale”: nel contesto di una comunicazione commerciale, qualsiasi messaggio o rappresentazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell’Unione o nazionale, in qualsiasi forma, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, quali marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore economico ha un impatto positivo o nullo sull’ambiente oppure è meno dannoso per l’ambiente rispetto ad altri prodotti, categorie di prodotto, marche o operatori economici oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo.

Importanti anche le definizioni di:

  • asserzione ambientale generica”: qualsiasi asserzione ambientale formulata per iscritto o in forma orale, anche attraverso media audiovisivi, non inclusa in un marchio di sostenibilità e la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione;
  •  “marchio di sostenibilità”: qualsiasi marchio di fiducia, marchio di qualità o equivalente, pubblico o privato, avente carattere volontario, che mira a distinguere e promuovere un prodotto, un processo o un’impresa con riferimento alle sue caratteristiche ambientali o sociali oppure a entrambe, esclusi i marchi obbligatori richiesti a norma del diritto dell’Unione o nazionale.

 

Altre pratiche commerciali sleali

Sono aggiunte all’elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali (e quindi vietate) una serie di strategie di marketing quali:

  • esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche;
  • formulare un’asserzione ambientale generica per la quale l’operatore economico non è in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all’asserzione;
  • formulare un’asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l’attività dell’operatore economico nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell’attività dell’operatore economico;
  • asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra;
  • presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell’Unione per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell’offerta dell’operatore economico;
  • non informare il consumatore del fatto che un dato aggiornamento del software inciderà negativamente sul funzionamento di beni che comprendono elementi digitali o sull’uso del contenuto digitale o dei servizi digitali;
  • presentare come necessario un aggiornamento del software che si limita a migliorare alcune caratteristiche di funzionalità;
  • qualsiasi comunicazione commerciale relativa a un bene contenente una caratteristica introdotta per limitarne la durabilità, nonostante le informazioni sulla caratteristica e sui suoi effetti sulla durabilità del bene siano a disposizione dell’operatore economico;
  • asserire falsamente che, in condizioni d’uso normali, il bene presenta una determinata durabilità in termini di tempo o intensità d’uso;
  • presentare il bene come riparabile quando non lo è;
  • Indurre il consumatore a sostituire o reintegrare materiali di consumo del bene prima di quanto sarebbe necessario per motivi tecnici;
  • non informare che la funzionalità di un bene sarà compromessa dall’utilizzo di materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non forniti dal produttore originale, o asserire falsamente che tale compromissione si verificherà.

 

Ricezione degli stati membri

La Direttiva dovrà essere recepita dagli stati membri nel proprio ordinamento interno entro il 27 marzo 2026.

Sempre in un’ottica di contrasto al greenwashing, prosegue l’iter legislativo della proposta di Direttiva Ue cd. “Green Claims” che fissa norme comuni che le imprese dovranno rispettare per garantire la veridicità delle proprie asserzioni ambientali volontarie; questa Direttiva prevede norme più specifiche e integra le modifiche proposte dalla Direttiva Empowering Consumers in merito alle pratiche commerciali sleali.

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di Riccardo Marchesi

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