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13 Dicembre 2019

Disposizioni ARERA in tema di criteri dei costi efficienti di esercizio 2018-21, servizio di gestione dei rifiuti

ARERA, come preannunciato, ha deliberato il 31/10/19 le disposizioni per la Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e del Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) 2018-2021.

All’Autorità infatti sono infatti assegnate dall’articolo 1, comma 527, della legge 205/17 (Legge di Bilancio 2018) tra le altre, le funzioni di:
– “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f);

– “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);

– “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”.

Nella delibera si evidenzia come il documento posto in consultazione abbia ricevuto 81 contributi da regioni, comuni, gestori e associazioni.
Il perimetro gestionale (art. 1) assoggettato al provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende:
a) spazzamento e lavaggio delle strade;
b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

In questo modo vengono caratterizzati i costi che devono essere coperti dal gettito tariffario come regolato dall’Autorità ed escludere di conseguenza da tale perimetro le attività e i costi non pertinenti al servizio regolato, contestualmente prevedendo che gli oneri eventualmente inseriti nei corrispettivi tariffari, ma non attinenti alle attività ricomprese nel perimetro, siano indicati separatamente negli avvisi di pagamento.

Le componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (art. 2) sono così riclassificate:
a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
b) costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019.

La determinazione delle componenti è effettuata in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), allegato alla delibera.
Nell’art. 3 sono previsti incentivi alle infrastrutture per la Circular Economy, mediante l’introduzione partire dall’anno 2020 di un fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiali recuperati e/o di energia derivante dal trattamento dei rifiuti urbani.
La determinazione delle entrate tariffarie (art. 4) avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli impatti.
Viene introdotto il principio dell’applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie. Infatti le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente più del limite alla variazione annuale, che tiene conto del tasso di inflazione programmata, del miglioramento della produttività, del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.
Vengono poi definite le procedure per la gestione dei casi in cui l’Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale e quelli in cui viceversa l’Ente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, andare oltre del limite della variazione annuale.

Per quanto riguarda la Determinazione dei corrispettivi per l’utenza (art. 5) In ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR sono definiti:
– l’attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
– i corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle del D.P.R. 158/99.

In merito alla Procedura di approvazione (art. 6), sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (dichiarazione, relazione ecc.), e quindi non può limitarsi a un semplice elenco di costi.
Va ricordato che l’Ente territorialmente competente è l’ente di governo dell’Ambito, se istituito ed operativo, ed in caso contrario, la Regione o altri enti competenti, e quindi il Comune.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. L’Ente territorialmente provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, e l’Autorità verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

L’art. 7 prevede dei Meccanismi di garanzia in caso di inerzia del gestore o dell’Ente territorialmente competente, per i rispettivi compiti, con conseguenti interventi dell’Autorità.
L’art. 8 riguarda le Tempistiche di trasmissione con riferimento all’anno 2020, mentre quelle relative al 2021 saranno definite con successivo provvedimento dell’Autorità.

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di Riccardo Marchesi

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