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16 Marzo 2026

Nuove regole nazionali contro le dichiarazioni ingannevoli delle imprese sugli impatti ambientali dei propri beni e servizi

Il Dlgs 30/2026, in vigore dal 24 marzo 2026, che va a modificare il Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) introduce regole nazionali specifiche contro le dichiarazioni ingannevoli delle imprese sugli impatti ambientali dei propri beni e servizi (cd. greenwashing). Si tratta dell’attuazione della direttiva (Ue) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione.

 

Ampliati i divieti sulle pratiche di greenwashing

Il D. Lgs. interviene ampliando l’elenco delle pratiche commerciali vietate includendovi le asserzioni ambientali generiche, infondate o non comprovate delle imprese. Tra le ipotesi di pratiche commerciali ingannevoli si possono citare:

  • quelle relative alle caratteristiche ambientali del prodotto e sugli aspetti del bene relativi alla circolarità (come la durabilità, la riparabilità e la riciclabilità);
  • le asserzioni ambientali relative a prestazioni ambientali future non accompagnate da impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili;
  • le comunicazioni relative a un raffronto tra prodotti senza che il professionista (inteso come la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario) fornisca informazioni sui metodi di raffronto e sui prodotti raffrontati.  

Nel provvedimento vi sono anche disposizioni per il contrasto dell’obsolescenza precoce dei prodotti (aggiornamenti software, pezzi di ricambio ecc.).

 

Il Codice del Consumo in 6 Parti

Il Codice del Consumo si articola in sei Parti, che disciplinano in modo organico l’intero rapporto tra consumatore e professionista:

  • Parte I – Disposizioni generali
  • Parte II – Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicità 
  • Parte III – Il rapporto di consumo
  • Parte IV – Sicurezza e qualità dei prodotti
  • Parte V – Associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia
  • Parte VI – Disposizioni finali.

Le modifiche più recenti hanno aggiornato soprattutto, oltre alle definizioni, le Parti I, II, III e IV, con un forte allineamento alle direttive UE su digitale, IA e sostenibilità. Le modifiche del Dlgs 30/2026 riguardano le Parti I, II, III.

La Parte I – Disposizioni generali (Artt. 1–3), stabilisce:

  • la definizione di consumatore e professionista;
  • le finalità del Codice: tutela della salute, sicurezza, interessi economici, informazione e correttezza;
  • il principio di interpretazione pro-consumatore.

La Parte II – Educazione, informazione, pubblicità e pratiche commerciali (Artt. 4–31) riguarda:

  • Informazioni ai consumatori, con obblighi generali di trasparenza su caratteristiche del prodotto, prezzo e costi aggiuntivi, identità del professionista, rischi e condizioni d’uso; tra le novità del 2026, l’obbligo di indicare criteri di posizionamento dei prodotti nei marketplace, la trasparenza sugli algoritmi di raccomandazione, il divieto di dichiarazioni ambientali non verificabili (anti greenwashing);
  • indicazione dei prezzi, con obbligo di prezzo finale comprensivo di oneri e regole sulle riduzioni di prezzo (armonizzate con la Direttiva Omnibus);
  • pratiche commerciali scorrette, con divieto di pratiche ingannevoli e aggressive, countdown falsi, scarsità artificiale, recensioni manipolate, uso non dichiarato di sistemi di IA generativa nelle interazioni commerciali.

La Parte III – Il rapporto di consumo (Artt. 33–101) comprende:

  • clausole vessatorie: sono nulle le clausole che creano un significativo squilibrio a danno del consumatore (es.: limitazioni di responsabilità, facoltà unilaterali del professionista, penali eccessive);
  • contratti a distanza e fuori dai locali commerciali: diritto di recesso 14 giorni, obbligo di conferma del contratto su supporto durevole, divieto di caselle preselezionate e costi nascosti;
  • garanzia legale di conformità: durata 2 anni, responsabilità del venditore, rimedi: riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo, risoluzione.

Tra le novità del 2026 sono la disciplina estesa a beni digitali e servizi digitali, l’obbligo di aggiornamenti di sicurezza per un periodo congruo, la tutela specifica per prodotti con componenti digitali (IoT).

La Parte IV – Sicurezza e qualità dei prodotti (Artt. 102–135 vicies ter), ha per oggetto:

  • gli Obblighi dei produttori, ossia l’immissione sul mercato solo di prodotti sicuri, la tracciabilità, la gestione dei rischi e dei richiami;
  • gli Obblighi dei distributori, cioè la verifica della conformità, la collaborazione con autorità di vigilanza, il ritiro e richiamo dei prodotti pericolosi.

La Parte V – Associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia (Artt. 136–141 decies) riguarda le Associazioni dei consumatori (ruolo consultivo e partecipazione ai tavoli istituzionali, possibilità di azioni collettive e inibitorie) e la Risoluzione delle controversie (potenziamento degli organismi ADR, l’obbligo informativo per i professionisti, l’integrazione con piattaforma ODR UE). Si ricorda che ODR sta per Online Dispute Resolution (Risoluzione delle Dispute Online), un servizio della Commissione Europea che permette a consumatori e commercianti UE di risolvere online, senza tribunali, le controversie relative ad acquisti online. Funziona tramite una piattaforma che inoltra il reclamo a organismi di risoluzione amichevole (ADR).

La Parte VI – Disposizioni finali (Artt. 142–146) definisce il coordinamento con normative settoriali, le clausole di rinvio al diritto UE, le abrogazioni e le norme transitorie.

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di Riccardo Marchesi

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