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16 Dicembre 2019

Nuovi provvedimenti dell’Unione Europea sull’eco-progettazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche

A seguito della direttiva 2009/125/Ce (relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia) la Commissione doveva fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali nell’Unione, hanno un impatto ambientale significativo e possiedono significative potenzialità di miglioramento con riguardo all’impatto ambientale senza costi eccessivi attraverso la progettazione.
A questo proposito sono stati emanati cinque regolamenti 1° ottobre 2019, nn. 2019÷2024 (GUUE 5 dicembre 2019 n. L 315) i quali riguardano i seguenti ambiti:
– apparecchi di refrigerazione (n. 2019/2019)
– sorgenti luminose (n. 2019/2020)
– display elettronici (n. 2019/2021)
– lavastoviglie domestiche (n. 2019/2022)
– lavatrici domestiche (n. 2019/2023)
– apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (n. 2019/2024)

I regolamenti stabiliscono le specifiche per la progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato o la messa in servizio di una serie di apparecchi.
Tali specifiche possono essere raggruppate in alcune tipologie.

Specifiche di efficienza energetica
Riguardano l’indice di efficienza energetica (IEE) degli apparecchi, comprendono per i display elettronici le specifiche per i modi spento, stand-by e stand-by in rete, per le lavastoviglie i modi di consumo ridotto, per le lavastoviglie e le lavatrici le specifiche per i programmi “ECO”, per le lavasciuga quelle del ciclo di lavaggio e asciugatura ecc.

Specifiche funzionali
Riguardano aspetti funzionali dei singoli apparecchi. Ad esempio, per quelli di refrigerazione, qualsiasi funzione di congelamento rapido, o qualsiasi funzione simile che comporta una modifica delle impostazioni della temperatura negli scomparti congelatore, devono, una volta attivate dall’utilizzatore finale secondo le istruzioni del fabbricante, del distributore o del mandatario, ripristinare automaticamente le normali condizioni di conservazione precedenti al massimo dopo 72 ore. Per le lavatrici sono identificate le specifiche della durata dei lavaggi e del consumo di acqua.

Specifiche di efficienza delle risorse e/ o dei materiali
A seconda delle apparecchiature riguardano la Disponibilità delle parti di ricambio, l’Accesso alle informazioni per la riparazione e la manutenzione, il Termine massimo di consegna delle parti di ricambio, le Specifiche di smantellamento a fini di recupero dei materiali e riciclaggio per evitare l’inquinamento, le Specifiche per la riparazione e il riutilizzo).
Ad esempio i fabbricanti, gli importatori o i mandatari degli apparecchi di refrigerazione devono mettere a disposizione dei riparatori professionisti alcuni parti di ricambio per un periodo minimo di sette anni dall’immissione sul mercato dell’ultima unità del modello e altre per un periodo minimo di dieci anni. Parallelamente i fabbricanti assicurano che tali parti di ricambio possano essere sostituite con l’uso di strumenti comunemente reperibili e senza danni permanenti all’apparecchio; inoltre l’elenco delle parti di ricambio, la procedura per ordinarle e le istruzioni per la riparazione devono essere pubblicamente disponibili sul sito web ad accesso libero del fabbricante, dell’importatore o del mandatario a partire dall’immissione sul mercato della prima unità di un modello e fino allo scadere del periodo prestabilito per la disponibilità delle parti di ricambio. Tra le Specifiche di smantellamento vi è l’indicazione che i materiali e i componenti che come minimo si devono rimuovere da tutti i RAEE raccolti separatamente ai sensi della direttiva 2012/19/UE (direttiva sui RAEE), possano essere rimossi con l’ausilio di strumenti comunemente reperibili.

Obblighi di informazione
Riguardano i manuali di istruzioni destinati agli installatori e agli utilizzatori finali nonché i siti web ad accesso libero dei fabbricanti, degli importatori o dei mandatari, che devono fornire una serie di informazioni che consentono di migliorare l’efficienza dell’apparecchiatura e il conseguente risparmio energetico, di effettuare l’ordinazione di parti di ricambio e conoscere la loro disponibilità, di limitare lo spreco alimentare ecc.

I regolamenti si applicano dal 1 marzo 2021, salvo un comma/articolo riguardante l’elusione rispetto alle prove, che entra in vigore dal 25 dicembre 2019.

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di Riccardo Marchesi

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