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25 Settembre 2024

Recepita la direttiva europea sulla rendicontazione societaria di sostenibilità

È stato pubblicato il Dlgs. 6 settembre 2024, n. 125 Rendicontazione societaria di sostenibilità – Attuazione della direttiva 2022/2464/Ue (cd. “Corporate sustainability reporting directive” – CSRD).

La direttiva CSRD, in linea con gli obiettivi del Green deal europeo, intende favorire una maggiore trasparenza e affidabilità dei dati sulla sostenibilità a favore di consumatori e investitori e rafforza quanto era già stabilito su questo tema dalle precedenti direttive 2013/34/Ue e Ue 2014/95/Ue.

Tra le novità introdotte dalla direttiva “CSRD” vi è l’obbligo di comunicare dati più dettagliati sugli aspetti ambientali, sociali e di governance dell’impresa (i parametri ESG”), al fine di garantire maggior trasparenza in relazione: alle politiche dell’azienda sulle questioni di sostenibilità. 

Oltre al rafforzamento degli obblighi di reporting da parte delle imprese, la direttiva CSRD prevede l’obbligo di includere la rendicontazione sulla sostenibilità in un’apposita sezione della relazione sulla gestione dell’impresa allegata al bilancio d’esercizio. Inoltre, i revisori legali o le imprese di revisione contabile procedano alla valutazione non solo del bilancio societario, ma anche della rendicontazione di sostenibilità dell’impresa al fine di attestare la conformità della stessa con le prescrizioni contenute nella direttiva. L’obiettivo dell’UE è garantire maggiore credibilità delle informazioni sulla sostenibilità dichiarate dalle imprese.

I soggetti obbligati ai sensi della direttiva sono Grandi imprese quotate o non quotate caratterizzate da determinati parametri, Medie e Piccole imprese quotate anch’esse con determinati parametri, Società figlie e succursali di società extra europee con un fatturato netto superiore a 150 milioni di euro nell’Ue. Gli obblighi a seconda della categoria partono dal 2025 (sui dati 2024) fino al 2029 (sui dati 2028).

 

La precedente direttiva

La precedente direttiva 2014/95/Ue stabiliva che nel fornire le informazioni di carattere non finanziario (sulla sostenibilità) le imprese soggette agli obblighi informativi possono basarsi su standard internazionali, unionali e nazionali. In particolare, venivano richiamati, tra gli altri, i seguenti standard:

  • il sistema di ecogestione e audit EMAS;
  • il modello Global compact, lanciato nel 2000 dalle Nazioni Unite che richiede alle organizzazioni aderenti di applicare una serie di principi fondamentali relativi, tra gli altri, alla tutela dell’ambiente;
  • la norma ISO 26000, che fornisce le linee guida sulla responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni;
  • gli standard “GRI“; il GRI (Global Reporting Initiative) è un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro che fornisce delle linee guida per la preparazione dei report di sostenibilità. L’organizzazione è stata fondata nel 1997 e ha sviluppato uno dei quadri più utilizzati a livello globale per la rendicontazione della sostenibilità aziendale, noto appunto come GRI Standards.

 

La situazione in Italia: il decreto di recepimento 

A livello nazionale italiano, la rendicontazione di sostenibilità disciplinata dal Dlgs 125/2024 prende il posto della dichiarazione non finanziaria prevista dal Dlgs 254/2016, rispetto alla quale presenta contenuti più ampi e dettagliati, includendo le informazioni relative agli impatti dell’impresa e della sua catena di valore sulle questioni di sostenibilità (fattori ESG).

Il decreto di recepimento della direttiva CSRD entra in vigore il 25 settembre 2024 ed introduce l’obbligo di redigere una più sostanziosa rendicontazione di sostenibilità per le grandi imprese quotate già vincolate alla “dichiarazione di carattere non finanziario”. Estende l’obbligo di rendicontazione di sostenibilità alle grandi imprese non quotate dal 2026 e alle Pmi quotate (ad eccezione delle microimprese) a partire dal 2027, abrogando contestualmente l’attuale disciplina nazionale sulle comunicazioni ambientali delle imprese contenuta nel Dlgs 254/2016.

Il decreto prevede obblighi di rendicontazione differenti a seconda che si tratti:

  • della rendicontazione individuale di sostenibilità delle grandi imprese;
  • della rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta dalla società madre di un grande gruppo;
  • della rendicontazione redatta dalle piccole e medie imprese quotate.

Il Dlgs 125/2024 prevede che la rendicontazione, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2022/2464/Ue:

  • dovrà essere redatta in conformità agli standard di rendicontazioneESRS” (European Sustainability Reporting Standards), una serie di norme sviluppate per standardizzare il modo in cui le aziende europee rendono conto del loro impatto ambientale, sociale e di governance (ESG);
  • diverrà parte integrante della relazione sulla gestione (che è un documento allegato al bilancio societario) redatta dagli amministratori ai sensi dell’articolo 2428 del Codice civile e sarà inserita in un’apposita sezione della relazione;
  • dovrà essere oggetto di un’attestazione di conformità (anch’essa da pubblicare secondo le modalità previste per la rendicontazione) che potrà essere rilasciata dal revisore legale o dall’impresa di revisione contabile incaricati della revisione contabile dell’impresa ovvero da un soggetto diverso iscritto al registro dei revisori. A questo proposito si è conclusa una consultazione pubblica indetta dall’Ente italiano di normazione (UNI) sul progetto di prassi di riferimento “Rendicontazione di sostenibilità (Corporate sustainability reporting) — Principi e requisiti per l’attestazione di conformità (External assurance)”.

Per le grandi imprese non tenute alla rendicontazione, tra l’altro, dal 25 luglio 2024 è in vigore la direttiva 2024/1760/Ue (“CSDDD — Corporate sustainability due diligence directive”) che l’obbligo di individuare, prevenire ed eventualmente mitigare o arrestare l’impatto negativo della loro attività sull’ambiente.

 

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di Riccardo Marchesi

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