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23 Marzo 2018

L’Autorità per l’energia con le nuove competenze sui rifiuti diventa “ARERA”

rifiuti misti

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” ha conferito all’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegsi) la regolazione anche del settore rifiuti, con specifici compiti da esercitare con gli stessi poteri e quadro di principi finora applicati negli altri settori già di competenza dell’Autorità (elettricità, gas, sistema idrico integrato e teleriscaldamento), come fissati dalla propria legge istitutiva, Legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”.

La nuova agenzia ha assunto la denominazione di ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Il comma 527 della legge di Bilancio, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, individua le seguenti funzioni di regolazione e controllo:
a) emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell’efficienza e dell’economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
b) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza;
d) tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
e) definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all’articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
l) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;
m) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresi i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;
n) predisposizione di una relazione annuale alle Camere sull’attività svolta.

L’Autorità è un organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica. La procedura di nomina prevede il parere vincolante, a maggioranza dei 2/3 dei componenti delle Commissioni parlamentari competenti, sui nomi proposti dal Ministro dello Sviluppo economico d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e approvati dal Consiglio dei Ministri. Questa procedura garantisce altissimo quorum di gradimento parlamentare, di fatto bipartisan.
I Componenti restano in carica 7 anni e nel corso del mandato, si applica loro un regime di incompatibilità con altre attività lavorative. Per i successivi due anni dalla cessazione dell’incarico i Componenti non possono intrattenere alcun rapporto di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nei settori di competenza.
Le risorse per il funzionamento dell’Autorità non provengono dal bilancio dello Stato ma da un contributo sui ricavi degli operatori regolati.

Dopo l’attribuzione di queste nuove competenze sono stati avviati i primi interventi organizzativi e gestionali per far fronte al nuovo incarico, tra cui la creazione della direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani ed assimilati.

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di Redazione Achab

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