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9 Dicembre 2015

L’interessante metodo di calcolo della % di raccolta differenziata in Veneto

formula regione venetoLa percentuale di raccolta differenziata rappresenta uno dei principali indicatori di riferimento per la definizione dello stato di gestione dei rifiuti urbani. La normativa italiana impone che la metodologia ed i criteri di calcolo della % di Raccolta Differenziata (RD) vengono stabiliti con apposito decreto del Ministero dell’Ambiente, ad oggi però non ancora emanato (Art. 24 comma 2 D.Lgs 22/97, sostituito dall’art. 205 comma 4 D.Lgs 152/06).
 
L’Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR) del Veneto ha adottato un metodo di calcolo per valutare la situazione della raccolta differenziata nella propria regione. Il criterio risponde alle indicazioni fornite a livello nazionale da ISPRA e alle disposizioni della Giunta Regionale riguardanti la definizione delle frazioni oggetto di raccolta differenziata sul territorio regionale. Fino all’annualità 2013, il metodo di calcolo utilizzato per le pubblicazioni periodiche riguardanti la produzione di rifiuti urbani faceva riferimento a quanto previsto dalle DGRV n.3918/02, DGRV n.511/04 e DGRV n.769/05. 
 
A partire dall’anno 2015 viene applicato, ai dati dell’anno 2014, il metodo di calcolo approvato con DGRV n. 288 del 28 marzo 2014. Le modifiche introdotte hanno la finalità di promuovere il recupero di materia, conteggiando nella % di RD, oltre alle raccolte differenziate classiche, anche frazioni storicamente avviate a smaltimento come lo spazzamento e gli ingombranti, qualora avviati a recupero di materia. Di contro, in linea con la volontà di evidenziare non solo il raccolto ma anche ciò che effettivamente può essere recuperato, ossia valorizzare la qualità dell’intercettazione, le frazioni che presentano perdite significative nei processi di selezione (essenzialmente il multimateriale) vengono valutate al netto degli scarti.
 
Vengono quindi inclusi nella raccolta differenziata:
* il rifiuto multimateriale raccolto al netto degli scarti,
* lo spazzamento avviato a recupero al netto degli scarti,
* i rifiuti ingombranti avviati a recupero al netto degli scarti.
 
La formula è quella visibile nell’immagine, dove:
RD = Somma in peso di tutte la frazioni oggetto di Raccolta Differenziata, inclusi i rifiuti assimilati agli urbani, avviate ad impianti di recupero e tipicamente rappresentate da:
* frazione organica (residui alimentari, scarti di cucina e verde);
* imballaggi (carta, plastica, vetro, legno, metallo). Tale quota include anche la raccolta multimateriale al netto delle frazioni estranee; i valori di riferimento per gli scarti sono il 15% per Vetro-metalli, il 27% per Vetro-plastica-metalli, il 24% per Plastica-metalli ed il 16% per Carta-plastica-metalli;
* altre tipologie di rifiuti di carta (CER 200101);
* rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine domestica;
* abiti usati e rifiuti tessili;
* rifiuti particolari (pile e accumulatori, farmaci scaduti, contenitori T/F, inchiostri, vernici, oli, altri rifiuti urbani pericolosi);
* altre tipologie di rifiuti urbani avviate a recupero (rottami ferrosi, legno, plastica….):
SR = Rifiuti da pulizia delle strade avviati a recupero al netto degli scarti, questi ultimi considerati pari al 45%;
IngR = Rifiuti ingombranti avviati a recupero al netto degli scarti, questi ultimi considerati pari al 70%.
RUTOT = Rifiuto urbano totale, sommatoria delle frazioni di rifiuti urbani raccolti, comprensivo degli “scarti” o frazioni estranee presenti prima della loro selezione.
 
Le Amministrazioni Comunali/Consorzi che ritengono di aver recuperato quantitativi maggiori di ingombranti, spazzamento e/o multimateriale possono richiedere questo riconoscimento trasmettendo apposita modulistica all’Osservatorio Regionale Rifiuti.
 
La DGRV n. 288/2014 riporta inoltre il nuovo metodo di calcolo della percentuale di raccolta differenziata ai fini del pagamento dell’ecotassa (%RDE) che viene applicato ai comuni che nell’anno di riferimento hanno conferito direttamente in discarica i rifiuti urbani (CER 200301 e tutti i rifiuti con CER di cui al capitolo 20) e che non hanno superato il 65% di raccolta differenziata (obiettivo massimo fissato dall’art. 44 della L.R. 3/2013). Tale calcolo prevede agevolazioni per le amministrazioni che adottano il compostaggio domestico e che sono soggette ad elevati flussi turistici.
Va sottolineato come per il riconoscimento della quota relativa al compostaggio domestico, deve esserci il rispetto di 3 condizioni:
* deve essere stata stipulata una specifica convenzione, la quale deve riportare esplicitamente l’impegno dell’utente a compostare autonomamente e l’accettazione incondizionata alla verifica e al controllo, da parte di soggetti incaricati dall’Amministrazione, sulla effettiva pratica del compostaggio domestico, pena la decadenza dall’eventuale beneficio economico concesso;
* la destinazione al CD deve riguardare tutta la frazione organica (+ verde al centro di raccolta)
* devono essere attivati i relativi controlli.
In fase di prima attuazione viene assunto per ogni cittadino una produzione giornaliera media pari a 0,25 kg/(ab x giorno). L’Osservatorio Regionale sui Rifiuti può, sulla base di rilevazioni e campagne di monitoraggio, variare tale coefficiente.

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di Redazione Achab

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