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28 Luglio 2016

Linee guida del Ministero per il calcolo della Raccolta Differenziata: c’è anche il compostaggio

RdMinAmb2016
 
Un Decreto del ministro dell’Ambiente pubblicato il 24 giugno in Gazzetta Ufficiale (DM Ambiente 26/05/16) introduce finalmente linee guida per un metodo di calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, omogeneo a livello nazionale.
Il decreto, che attua l’articolo 32 del Collegato Ambientale, è finalizzato a permettere un reale confronto dei risultati tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale e tra i Comuni, calibrando i tributi comunali a seconda dei livelli di raccolta raggiunti e certificati dalle Regioni.
 
I contenuti delle linee guida sono da intendersi come disposizione alle quali le singole Regioni si attengono nella formulazione del proprio metodo per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata. 
Una prima novità (almeno rispetto ai metodi utilizzati attualmente in alcune Regioni), è quella di considerare nel calcolo tutti i rifiuti raccolti separatamente, anche tramite conferimento nei centri di raccolta comunali.
Tra i rifiuti considerati sono compresi anche quelli da costruzione e demolizione, purché provenienti da piccoli interventi di rimozione effettuati direttamente dal conduttore della civile abitazione. In particolare va sottolineato come su questa tipologia di rifiuti (cosiddetti “inerti”) è possibile che si creino, così come da sempre succede con gli scarti verdi, evidenti disparità delle quantità computate nei vari territori, in funzione della più o meno grande severità nell’assimilazione e nel relativo controllo.
 
La novità più significativa è sicuramente la possibilità di conteggiare il compostaggio domestico nella raccolta differenziata. E’ una lunga diatriba, dato che si tratta di una tipica azione di prevenzione e come tale non veniva presa in considerazione nella classica formula che si basava sui flussi di rifiuti raccolti.
Il Ministero ha deciso che si possa tener conto degli effetti di questa pratica anche nel calcolo della % di raccolta differenziata, ma  solo nei comuni che abbiano disciplinato questa attività e che possano quindi garantire la tracciabilità e il controllo. Nasce quindi per tutti quelli che non l’abbiano già fatto, l’esigenza di istituire l’Albo Compostatori, anche per ottemperare a quanto previsto dell’art. 37 del c.d. Collegato Ambientale, il quale prevede che”…  alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani”. Inoltre, ai fini del controllo, vi è anche l’esigenza di attuare delle iniziative “stabili” di monitoraggio, come d‘altronde le buone pratiche insegnano.
 
Sulla modalità di valutazione dei rifiuti evitati con il compostaggio domestico, il Decreto prevede un calcolo basato sulla “volumetria installata”. Infatti invece di fare riferimento a valori procapite medi, testati da indagini svolte in alcune Regioni (Veneto, Piemonte ecc.), si fa riferimento alla volumetria delle compostiere assegnate, ad una densità del rifiuto e ad un tempo di trasformazione medio (90 giorni). Spesso però la fornitura delle compostiere è “forfettaria” (l’ente che acquista lo fa sulla base di un modello scelto in fase di gara od a priori) e quasi mai “personalizzata” ed inoltre il ciclo di trasformazione e maturazione avviene in tempi più lunghi: 9-12 mesi. Va anche considerata la quota garantita dalle operazioni di compostaggio realizzate con attrezzature “fai da te” ed in cumulo o buca.
 
Dalla riflessione sul metodo definito dal Ministero si conferma in generale il fatto che questo indicatore, pur importantissimo, va sempre analizzato in parallelo ad altri, in primo luogo la quantità di rifiuto indifferenziato residuo (peraltro anch’esso soggetto a grande variabilità in funzione di elementi socio-economici), al fine di valutare la “bontà” del sistema ed attuare meccanismi di incentivazione/penalizzazione.

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di Redazione Achab

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