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25 Gennaio 2018

Nuova Legge sulla governance dei rifiuti urbani in Piemonte

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Il 28 dicembre 2017 è stata approvata la nuova Legge Regionale del Piemonte “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7”.

Con questa legge la Regione Piemonte disciplina:
a) gli strumenti della pianificazione regionale;
b) l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in attuazione della normativa nazionale di settore e secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, nonché di leale collaborazione tra gli enti locali;
c) l’organizzazione della gestione dei rifiuti speciali;
d) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
e) il sistema sanzionatorio in materia di produzione dei rifiuti e di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia.

Per quanto riguarda gli obiettivi e le finalità, oltre a recepire i principi dell’economia circolare e della gerarchia della gestione dei rifiuti (art. 179, comma 1 del D. Lgs. 152/06), ulteriormente dettagliati nell’articolato del provvedimento, vengono fissati una serie di principi:
a) le frazioni raccolte in maniera differenziata sono conferite ad impianti che ne favoriscono la massima valorizzazione in termini economici e ambientali in coerenza con il principio di prossimità, privilegiando il recupero di materia a quello di energia;
b) sono incentivati l’autocompostaggio e il compostaggio di comunità, a partire dalle utenze site in zone agricole o a bassa densità abitativa e, in generale, il comportamento virtuoso della cittadinanza nel differenziare i rifiuti;
c) sono incentivati lo scambio, la commercializzazione o la cessione gratuita di beni usati o loro componenti presso i centri del riuso o in aree appositamente allestite nei centri di raccolta per rifiuti urbani ai fini del loro riutilizzo;
d) la tariffazione puntuale è strumento fondamentale e da privilegiare per la responsabilizzazione della cittadinanza e delle imprese al fine della riduzione della produzione dei rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato.

La Regione Piemonte persegue l’obiettivo di raggiungere:
a) entro l’anno 2018 la produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 190 chilogrammi ad abitante;
b) entro l’anno 2020 la produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 159 chilogrammi ad abitante.

L’aspetto più rilevante è la riorganizzazione della “governance”. Ai fini dell’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani il territorio della regione viene suddiviso in:
* un ambito territoriale ottimale regionale per le funzioni inerenti alla realizzazione e alla gestione degli impianti a tecnologia complessa, compreso il trattamento del rifiuto organico;
* in ambiti di area vasta, coincidenti con il territorio della Città di Torino, di ciascuna delle province e della Città metropolitana di Torino, con l’esclusione del territorio della Città di Torino, articolate e organizzate per aree territoriali omogenee, per le funzioni inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, al trasporto e all’avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani residuali indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata”.
Sono poi dettagliate le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani al livello dell’area vasta, che sono esercitate dai Comuni attraverso consorzi, denominati consorzi di area vasta. Si passerà quindi dagli attuali 21 Consorzi di bacino ai 9 nuovi Consorzi di area vasta.
Le funzioni dell’ambito regionale sono invece esercitate attraverso un’apposita conferenza d’ambito. Quindi per la gestione degli impianti le attuali 8 Autorità Territoriali Ottimali provinciali (ATO) vengono sostituite da un’unica autorità di dimensione regionale.

La legge, oltre a stabilire alcune disposizione per la gestione dei rifiuti speciali, disciplina il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, e provvede a ricondurre in capo alla Regione le competenze relative alla riscossione dello stesso.

Sono poi stabilite sanzioni in materia di produzione dei rifiuti, da applicare in caso di mancato raggiungimento, a livello di ambito di area vasta, degli obiettivi di produzione del quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato stabiliti. Si tratta di importi che vanno da 0,05 a 0,30 Euro ad abitante. Non costituiscono di per sé una leva determinante, ma stabiliscono un principio importante.

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di Redazione Achab

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