Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) integra nel proprio articolato diversi elementi di attenzione allambiente, in parte coerenti con norme già presenti nel vecchio codice o in altri provvedimenti, in parte di nuova introduzione.
In linea generale i criteri ambientali, così come quelli sociali, entrano a pieno titolo nella valutazione delle offerte e viene introdotta anche lottica dellanalisi del ciclo di vita, non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto quello ambientale.
Il Codice punta sulla centralità degli Acquisti Pubblici Verdi (Green Public Procurement – GPP). Ricordiamo che Il Piano Nazionale di Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (adottato con il Decreto Interministeriale dell’11 aprile 2008 – G.U. n. 107 dell’8 maggio 2008) definisce gli Acquisti Pubblici Verdi come lapproccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando:
la diffusione di tecnologie ambientali
lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sullambiente lungo lintero ciclo di vita.
Lart. 34 del nuovo Codice prevede che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’Ambiente. I criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Lobbligo si applica per gli affidamenti di qualunque importo, per almeno il 50% del valore a base d’asta, relativamente alle categorie di forniture e affidamenti non connesse agli usi finali di energia e oggetto dei criteri ambientali minimi, mentre si applica per l’intero valore delle gare, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l’efficienza energetica negli usi finali.
Di fatto il nuovo Codice ha, in linea di massima, ripreso quanto introdotto dal c.d. Collegato Ambientale nellart. 68 del vecchio Codice degli Appalti. Solo nel caso dei contratti relativi ai servizi di ristorazione, nonché di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica la percentuale obbligatoria potrà anche essere inferiore al 50% del valore a base d’asta, prevedendo comunque nello specifico (artt. 95 e 144) laggiudicazione esclusivamente secondo il meccanismo dellofferta economicamente più vantaggiosa e la valutazione dell’offerta tecnica che tenga conto degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell’agricoltura sociale, il rispetto delle diposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi e della qualità della formazione degli operatori.
Nellaggiudicazione secondo il meccanismo dellofferta economicamente più vantaggiosa, che è quello prevalente secondo il nuovo Codice, si da largo spazio ai criteri ambientali, tra quelli da valutare in sede di gara (art. 95): l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto. Nell’ambito di tali criteri possono rientrare:
a) la qualità, che comprende (omissis)
caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto
.;
b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;
c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio, con l’obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione
d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell’azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;
(omissis)
In particolare nell art. 96 (Costi del ciclo di vita), si introduce la valutazione specifica di tutta una serie di costi ed esternalità ambientali:
a) costi sostenuti dall’amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:
1) costi relativi all’acquisizione;
2) costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
3) costi di manutenzione;
4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;
b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici.
Infine nellart. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) il Codice prevede sconti per le imprese che possiedono certificazioni ambientali, in alcuni casi cumulabili tra di loro.
di Redazione Achab
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