LAssemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato nel mese di ottobre 2015 una nuova legge per la gestione dei rifiuti urbani, la Legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 16 Disposizioni a sostegno delleconomia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).
Il provvedimento è stato emanato in attuazione alla decisione 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa ad un programma generale di azione dell’Unione in materia ambientale fino al 2020 Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta e, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, al fine di garantire il rispetto della gerarchia di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento (ovvero a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo; e) smaltimento).
La Regione assume come proprio il principio dell’economia circolare, che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale gli stessi rientrano, una volta recuperati, nel ciclo produttivo consentendo il risparmio di nuove risorse.
La Legge:
- istituisce il Forum permanente per leconomia circolare
- incentiva le attività di informazione ed educazione
- Introduce un obiettivo di raccolta differenziata del 73%
- prevede entro cinque anni la riduzione del 25% delle produzione di rifiuti pro-capite, il riciclaggio del 70% del totale dei rifiuti, il contenimento delle discariche e lautosufficienza regionale.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi sono promosse le seguenti azioni:
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incentivare con meccanismi economici i comuni che ottengono i migliori risultati di riduzione dei rifiuti;
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favorire i progetti e le azioni di riduzione della produzione dei rifiuti urbani;
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favorire i progetti e le azioni di riduzione dello spreco alimentare;
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favorire i progetti di riuso dei beni a fine vita;
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favorire i sistemi di raccolta differenziata che consentono di ottenere la minimizzazione della produzione e la migliore qualità delle frazioni raccolte separatamente, quali le raccolte domiciliari di tipo porta a porta o sistemi equipollenti;
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applicare la tariffa puntuale quale strumento per la riduzione della produzione di rifiuti;
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promuovere lo sviluppo dell’impiantistica collegata al riuso e al riciclaggio;
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promuovere la ricerca sul rifiuto residuale;
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promuovere lo sviluppo dei centri di raccolta (CDR) in sinergia ai centri per il riuso.
Tra gli aspetti innovativi della legge si sottolinea lincentivazione alla riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, la quale costituisce il criterio principale per la valutazione di efficienza nella gestione dei rifiuti. A questo fine viene costituito il Fondo dambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, alimentato da una quota compresa tra i costi comuni del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e, a decorrere dall’anno 2016, dal contributo derivante dalla quota parte del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonché dagli eventuali contributi pubblici specificatamente finalizzati.
Un altro principio interessante, poi ripreso dal successivo Collegato Ambientale, è quello che prevede che il regolamento relativo al corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti possa prevedere agevolazioni per le imprese che attuano azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti.
Altra norma degna di nota è quella che riguarda laccertamento e la contestazione delle violazioni ai divieti in materia di raccolta dei rifiuti urbani contenute nei regolamenti di gestione del servizio, nella quale si prevede che possa anche provvedervi il soggetto gestore attraverso i propri dipendenti, che a tal fine sono nominati agenti accertatori dallente preposto (i cosiddetti ispettori ambientali).
Per raggiungere gli obiettivi di riduzione e recupero dei rifiuti, la Regione tra laltro incentiva le attività di informazione ed educazione a partire dai soggetti del sistema Infeas, in particolare dai Centri di educazione alla sostenibilità, in conformità con quanto disposto dalla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità).
Inoltre i Comuni che programmano iniziative di informazione ed educazione possono destinare a tali attività una quota degli introiti derivati dallapplicazione della tariffa.
di Redazione Achab
