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16 Luglio 2017

Uno sguardo d’insieme al “Decreto PAYT”

news tarifffazione

Il 22 maggio 2017 è stato pubblicato (GU n.117) l’atteso DM Ministero dell’ambiente contenente i criteri per consentire ai Comuni di elaborare un sistema di tariffazione puntuale del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati (“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”).

Già in premessa (“considerato”) la nuova norma dichiara che la tariffa commisurata al servizio reso è tra gli strumenti economici più efficaci per l’attuazione della gerarchia gestionale dei rifiuti urbani (art. 179 del D. Lgs. 152/06 e che la determinazione puntuale della quantità dei rifiuti prodotti dalle singole utenze permette di rafforzare il principio “chi inquina paga” nella gestione dei rifiuti urbani.
Il decreto stabilisce i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico e di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso (concetto di sinallagma dell’obbligazione di pagamento rispetto al servizio reso, nell’ambito della raccolta trasporto e smaltimento del rifiuto prodotto).

In primo luogo vengono forniti criteri per l’identificazione delle utenze, il trattamento e la conservazione dei dati, con particolare riferimento alle norme sulla privacy ed a quelle del Codice dell’amministrazione digitale.
Vengono successivamente forniti i criteri per la realizzazione di sistemi per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti, individuando come requisito minimo quello della quantità di rifiuto urbano residuo (“RUR”) in peso o volume. Si precisa che possono altresì essere misurate le quantità di altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali.
Il decreto poi fissa i requisiti minimi dei sistemi di identificazione e misurazione puntuale della quantità di rifiuto. Oltre ai criteri da tempo noti ed applicati nelle esperienze sin qui condotte (identificare l’utenza che conferisce mediante un codice univocamente associato a tale utenza oppure attraverso l’identificazione dell’utente che effettua i conferimenti, registrare il numero dei conferimenti attraverso la rilevazione delle esposizioni dei contenitori o dei sacchi oppure del conferimento diretto in contenitori ad apertura controllata a volume limitato o degli accessi nei centri comunali di raccolta effettuati da ciascuna utenza) vale la pena sottolineare come i dispositivi e le modalità organizzative adottate debbano garantire la registrazione di ciascun singolo conferimento, associato all’identificativo dell’utenza o del contenitore, con indicazione del momento del prelievo e misurare la quantità di rifiuti conferiti, attraverso metodi di pesatura diretta o indiretta.

In particolare, nei criteri per la misurazione della quantità di rifiuto, è ammesso il criterio volumetrico (litri del contenitore conferito per lo svuotamento, o del sacco ritirato o del volume accessibile nel caso di contenitore con limitatore volumetrico), ma questo valore va moltiplicato per il coefficiente di peso specifico calcolato in base alla densità media dello specifico flusso di rifiuto, determinata come rapporto tra la quantità’ totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata, oppure, in sede di prima applicazione, se non sono disponibili dati storici appropriati, attraverso idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di rifiuti di volume predefinito.

Un altro aspetto importante contenuto nel decreto è quello relativo alla determinazione dei conferimenti nel caso di utenze aggregate domestiche (es. condomini, piccoli nuclei abitati): qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le diverse utenze, ai fini dell’applicazione della misurazione puntuale, le quantità o i volumi di rifiuto attribuiti ad una utenza aggregata sono ripartiti tra le singole utenze secondo il criterio pro capite, in funzione del numero di componenti del nucleo familiare riferito all’utenza, oppure utilizzando i coefficienti indicati nella tabella 2 dell’allegato 1, del DPR 158/99.
Per quanto riguarda invece la determinazione dei conferimenti di utenze non domestiche all’interno di utenze aggregate, accanto ad un principio generale per cui il rifiuto residuo proveniente dalle utenze non domestiche presenti in utenze aggregate deve essere conferito in maniera separata rispetto a quello conferito dalle utenze domestiche, viene lasciata aperta la possibilità di utilizzare i coefficienti indicati nelle tabelle 4a e 4b del DPR 158/99.
Infine vengono stabiliti dei criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuale e le norme transitorie.

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di Redazione Achab

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