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8 Novembre 2019

Disposizioni ARERA in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti

ARERA, come preannunciato, ha deliberato il 31/10/19 le disposizioni in materia di trasparenza del servizio integrato di gestione dei rifiuti (Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 – 31 dicembre 2023). oltre alle disposizioni per la determinazione delle entrate tariffarie e l’erogazione, nel medesimo ambito. All’Autorità infatti sono assegnate “la definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi” e “la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza”.

Il documento riguarda la regolazione dei contenuti informativi minimi obbligatori (trasparenza del servizio) che devono essere garantiti all’utente tenuto al pagamento della TARI o della tariffa corrispettiva per il servizio integrato di gestione dei RU.

Nell’art. 1 (Definizioni) va sottolineato il fatto che tra le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, che comprende le operazioni di accertamento, riscossione, gestione del rapporto con gli utenti, gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso, sono riportate la promozione di campagne ambientali e la prevenzione della produzione di rifiuti urbani.

L’Art. 2 riguarda l’ambito di applicazione e stabilisce gli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all’utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nel periodo di regolazione 1° aprile 2020 – 31 dicembre 2023. Tali obblighi si applicano al gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. Qualora le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani siano gestite da soggetti distinti si applicano ai diversi soggetti, ciascuno per gli aspetti di propria competenza.
E’ prevista una deroga temporale (dal 1° gennaio 2021) per i i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dei singoli servizi che servono territori, anche oggetto di procedure di affidamento diverse, con una popolazione residente non eccedente 5.000 abitanti.

L’Art. 3 ha per oggetto gli obblighi di trasparenza tramite siti internet. Va sottolineato come, oltre alle informazioni sulle modalità di erogazione dei servizi di raccolta e spazzamento, sulle istruzioni per l’uso, sull’applicazione e riscossione della TARI o Tariffa, sulle modalità di contatto e reclamo, debba essere riportato l’indicatore % di Raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell’ambito territoriale. Non sarebbe stato male introdurre un paio di altri indicatori importanti per definire le prestazioni ambientali del servizio, quali la quantità pro capite di RUR (Rifiuto Urbano Residuo) e il Tasso di Riciclaggio…

I successivi Artt. da 4 a 7 riportano rispettivamente:
* Le Disposizioni generali in materia di documenti di riscossione
* Le Informazioni generali nei documenti di riscossione
* Le Informazioni sugli importi addebitati nei documenti di riscossione
* Le Informazioni su modalità di pagamento nei documenti di riscossione.
L’Art. 8 riguarda le Informazioni su servizio e risultati ambientali nei documenti di riscossione. Riprendono una serie di informazioni da inserire in questi documenti, relative ai contatti, ai diritti per gli utenti ed ai servizi previsti per il sito Internet, tra i quali la percentuale di raccolta differenziata conseguita.
Nell’Art. 9 (Disposizioni in materia di comunicazioni agli utenti) vengono disciplinati gli obblighi di comunicazione agli utenti interessati delle variazioni di rilievo nelle condizioni di erogazione del servizio di raccolta e trasporto e/o del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, e/o dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti,
L’Art. 10 (Informazioni sulla percentuale di raccolta differenziata) da semplicemente indicazioni sulla fornitura di questi dati.
L’Art. 11 (Trasmissione di informazioni tra operatori) detta le tempistiche della trasmissione delle informazioni da parte dei gestori delle attività di raccolta e trasporto e dei gestori delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti. Infine l’Art. 12 (Ulteriori standard di trasparenza definiti dagli Enti territorialmente competenti) prevede che qualora l’Ente territorialmente competente, anche su proposta del gestore, definisca standard di trasparenza ulteriori o differenziati, tali standard devono prevedere livelli di tutela dell’utente non inferiori a quelli definiti nel presente provvedimento.

Va ricordato, come evidenziato negli stessi documenti preparatori di ARERA, che anche i “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani” disciplinano le prestazioni inerenti al rapporto tra gestore e utente, tra cui l’orario di apertura dei centri di raccolta, l’attivazione di un call-center, il tempo massimo di risposta alle comunicazioni trasmesse dagli utenti, la predisposizione di una sezione web dedicata al servizio dei RU.

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di Riccardo Marchesi

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