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14 Gennaio 2020

Manovra economica 2020 e ambiente, parte prima: il Decreto Fiscale

La “manovra economica” 2020 si è articolata attraverso due provvedimenti:
* il Dl 26 ottobre 2019, n. 124 (cosiddetto “Decreto fiscale”)
* la Legge di bilancio.

In questo primo approfondimento analizziamo il Decreto Fiscale nei suoi contenuti di sostenibilità.

Il Decreto fiscale comprende infatti alcune disposizioni ambientali come l’istituzione dell’imposta sulle piattaforme offshore, la destinazione di incentivi alle Regioni per interventi di bonifica dei siti inquinati, misure dirette al rinnovo del parco veicoli per trasporto merci per ridurre l’inquinamento e la “soluzione” del cumulo tra incentivi al fotovoltaico e “Tremonti Ambiente” per la detassazione degli investimenti ambientali. Nella conversione in legge (legge 19 dicembre 2019, n. 157) sono state introdotte ulteriori misure ambientali in particolare sulla tassa per l’esercizio delle funzioni ambientali delle Province e Città metropolitane e sulla tassa rifiuti.

In particolare si ricordano qui alcuni elementi.

La modifica normativa introdotta dall’art. 38 bis prevede che il tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) ex Dlgs 504/1992, può essere versato alla tesoreria della Provincia o della Città metropolitana. Salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana dal 1°gennaio 2020, la misura del tributo è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia.

Vi è poi l’inserimento di una norma (art. 49 comma 1 bis) che rientra nella logica del Green Public Procurement. La disposizione modifica il Codice dei contratti pubblici per introdurre, tra i criteri premiali previsti per il rilascio del rating di impresa (strumento di valutazione dei requisiti reputazionali di affidabilità dell’impresa nei contratti pubblici), la valutazione dell’impatto generato in termini di beneficio comune previsto per le società benefit, anche se l’offerente è un soggetto diverso dalle società benefit. Le società benefit sono società che, nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Conseguentemente viene sostituito il comma 13 dell’articolo 95 del Dlgs 50/2016 che stabilisce i criteri premiali che le stazioni appaltanti intendono applicare alla valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare si prevede che le Amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggiore rating di legalità e di impresa, alla valutazione dell’impatto generato (come sopra) anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonché per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costruzione alle procedure di affidamento. Inoltre le stazioni appaltanti indicano il maggiore punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero.

L’art. 57-bis, comma 1 proroga la possibilità per i Comuni di misurazione della TARI sulla base di un criterio medio-ordinario (cioè in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.
La proroga è operativa fino a diversa regolamentazione tariffaria disposta da ARERA e in attesa di una revisione complessiva del Dpr 158/1999 recante le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Inoltre viene fissato al 30 aprile 2020 il termine di deliberazione per l’anno 2020 delle tariffe e dei regolamenti TARI (e della tariffa corrispettiva) al fine di assicurare ai Comuni un ordinato processo di deliberazione delle tariffe “sganciando” la deliberazione dalla data di deliberazione del bilancio di previsione. La deroga è legata alla recente emanazione della delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/rif sui costi del servizio rifiuti in base alla quale dovranno essere formulati o riformulati i piani finanziari relativi al 2020 e si applica anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.

La Legge di bilancio, legge 27 dicembre 2019, n. 160, invece, contiene altre disposizioni su altri temi ambientali. Il prossimo approfondimento sarà proprio dedicato a tali disposizioni.

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di Riccardo Marchesi

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