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16 Gennaio 2021

Plastic Tax europea e Plastic Tax italiana

Sul tema dell’uso dei manufatti in plastica e la conseguente produzione di rifiuti, l’Unione Europea, partendo ovviamente da motivazioni innanzitutto ambientali, ha nel recente periodo individuato una strategia politica, da cui sono discesi provvedimenti normativi, finalizzata ad un cambio di direzione rispetto al passato, nell’ottica della transizione dall’economia lineare a quella circolare.

 

PLASTICA ED ECONOMIA CIRCOLARE

Tale strategia, riassunta nella Comunicazione Commissione Ue 16 gennaio 2018 “Strategia per la plastica nell’economia circolare” è applicata attraverso l’emanazione di Direttive, su rifiuti, rifiuti di imballaggi e specifici “target di rifiuti (vedi la Direttiva 2019/904/Ue “Disposizioni per la riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente”) e di Regolamenti su sostanze chimiche, materiali, etichettatura ecc. 

I provvedimenti mettono in campo strumenti diversi: dalla promozione di modelli maggiormente sostenibili di produzione e consumo (con particolare attenzione alla prevenzione di questi rifiuti), alle restrizioni all’uso, dalla definizione di obiettivi di riciclaggio alla realizzazione di azioni che facilitano la raccolta, il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio oltre che una corretta informazione ai consumatori (etichettatura), fino all’adozione di strumenti economici, in particolare quale la “plastic tax” europea. 

 

PLASTIC TAX EUROPEA

In merito a quest’ultimo strumento, si sottolinea come le esigenze di salvaguardia dell’ambiente coniugate insieme a quelle finanziare dettate dal meccanismo Next Generation Eu (cosiddetto “Recovery Fund), che prevede finanziamenti per aiutare gli Stati membri UE colpiti dalla pandemia di Covid-19, hanno spinto l’Unione europea ad individuare tra le modalità di incremento delle cosiddette “risorse proprie” anche quello di una “plastic tax” europea. Questa, stabilita dalla decisione del Consiglio UE 14 dicembre 2020, n. 2020/2053/Ue, introduce un’aliquota uniforme di prelievo sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati generati in ciascuno Stato membro. L’aliquota uniforme di prelievo è pari a 0,80 euro per chilogrammo.

Il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati è calcolato come differenza tra il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti in uno Stato membro in un determinato anno e il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica riciclati nello stesso anno, determinato ai sensi della direttiva imballaggi 94/62/Ce.

La plastic tax sarà versata dai singoli Stati UE all’Unione.

 

PLASTIC TAX E L’ITALIA

Per alcuni Stati membri è prevista una riduzione forfettaria annua del contributo, per evitare effetti eccessivamente regressivi sui contributi nazionali. Per quanto riguarda l’Italia la riduzione è fissata in 184 milioni di euro.

La tassa si applicherà a decorrere dal 1 gennaio 2021, ma entrerà in vigore il primo giorno del primo mese successivo al ricevimento da parte dell’UE dell’ultima notifica da parte degli Stati membri dell’adozione della decisione. 

Il fatto che il nostro Paese sia uno dei maggiori riciclatori e riutilizzatori di plastica riciclata come attesta anche l’ultimo Rapporto “Italia del Riciclo” 2020 di Fise-Unicircular e Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile (nel 2019 riciclo 58,5%, riciclo+ recupero energetico 93%), può allevare l’onere per l’industria italiana, anche se tale effetto sarà smorzato dalla probabile esclusione dal conteggio dei quantitativi inviati a recupero energetico (stando alle definizioni della norma).

Va ricordato che in tema di tassazione della plastica, in Italia, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) all’articolo 1, commi 634-658 ha dettato la disciplina dell’imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI). 

I manufatti con singolo impiego sono realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica (quindi sono coinvolte anche le bioplastiche non naturali). Questi manufatti con singolo impiego (MACSI) possono essere costituiti anche in forma di fogli, pellicole o strisce.

I prodotti colpiti devono avere o essere destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari e sono progettati e immessi sul mercato per non compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati (in pratica contenitori e imballaggi monouso).

Rientrano tra i prodotti colpiti le bottiglie, le buste e le vaschette per alimenti in polietilene, i contenitori in tetrapak utilizzati per diversi prodotti alimentari liquidi (latte, bibite, vini, ecc.) nonché i contenitori per detersivi realizzati in materiali plastici.

Tra i manufatti utilizzati per la protezione o per la consegna delle merci quali elettrodomestici, apparecchiature informatiche, ecc., invece, rientrano, tra l’altro, gli imballaggi in polistirolo espanso, i rotoli in plastica pluriball e le pellicole e film in plastica estensibili. Non rientrano invece fra i MACSI, ad esempio, le taniche e i secchi destinati al contenimento dei liquidi aventi un uso duraturo nonché i contenitori riutilizzati per la custodia di oggettistica varia.

Sono inoltre considerati prodotti MACSI:

  • I dispositivi, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle materie plastiche, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche;
  • I prodotti semilavorati (tra cui le preforme in PET) impiegati nella produzione di MACSI.

Sono esclusi i manufatti con singolo impiego che siano biodegradabili e compostabili secondo la norma Uni En 13432, i dispositivi medici nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali e quelli che provengono da processi di riciclo. Aspetto fondamentale è quello della prova di quest’ultimo requisito, che dovrà avvenire tramite una certificazione qualificata come ReMade in Italy. Sembra esclusa l’autodichiarazione.

L’imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI.

In precedenza l’articolo 133, Dl 34/2020 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 aveva rinviato l’applicazione della misura al 1° gennaio 2021, poi la recente legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio2021) ha ulteriormente prorogato al 1° luglio 2021. 

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di Riccardo Marchesi

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