Editoriale tecnico a cura di Riccardo Marchesi Vice Presidente Achab
In riferimento alla possibilità di trattare in loco la frazione organica di rifiuto prodotto, spesso si chiede quali siano le condizioni tecniche minime per effettuare il compostaggio come operazione di recupero dei rifiuti non pericolosi.
LArt. 214 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. individua con le attività e le caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate. Lart. 216 prevede poi che, a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche (
.), l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente.
Tuttavia, sino all’adozione dei decreti previsti al comma 2 dellart.214, relativamente alle attività di recupero restano valide e continuano ad applicarsi le norme tecniche inserite nei decreti del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998. Nello specifico, per il compostaggio (recupero di rifiuti non pericolosi) quindi il riferimento è rappresentato dallallegato 1 suballegato1_ punto 16 del DM 5/2/98. RIFIUTI COMPOSTABILI (scheda 16.1).
La definizione che ci permette di inquadrare la tipologia dei rifiuti è quella dei rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità (elencati nella norma), mentre lattività di recupero è definita compostaggio attraverso un processo di trasformazione biologica aerobica delle matrici che evolve attraverso uno stadio termofilo e porta alla stabilizzazione ed umificazione della sostanza organica.
Il processo deve essere condotto in modo da assicurare:
– il controllo dei rapporti di miscelazione e delle caratteristiche chimico fisiche delle matrici organiche di partenza;
– il controllo della temperatura di processo;
– un apporto di ossigeno sufficiente a mantenere le condizioni aerobiche della massa.
La durata del processo così condotto non deve essere inferiore a 90 giorni comprendenti una fase di bio-ossidazione accelerata, durante la quale viene assicurato un apporto di ossigeno alla massa mediante rivoltamento e/o aerazione, seguito da una fase di maturazione in cumulo.
La temperatura deve essere mantenuta per almeno tre giorni oltre i 55 gradi. La fase di stoccaggio delle matrici e la fase di bio-ossidazione accelerata devono avvenire in ambiente confinato, ottenibile anche con coperture o paratie mobili, per il contenimento di polveri e di odori il cui controllo deve essere garantito tramite idonee misure e sistemi di abbattimento
(omissis).
Il prodotto ottenuto deve possedere specifiche caratteristiche di Compost di qualità; queste sono descritte in dettaglio negli allegati alla legge sui fertilizzanti (nello specifico dall’allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e ss.mm.ii.). Devono, quindi, essere rispettati tutta una serie di parametri, tra cui determinati livelli degli acidi umici e fulvici e lIndice di germinazione, a garanzia che il prodotto sia molto ben stabilizzato e perciò non fitotossico.
In buona sostanza, anche nel caso di compostaggio effettuato con macchine elettromeccaniche (oggi oggetto di grande interesse e che fanno parte della gamma di prodotti di cui Achab Group è rivenditore ufficiale) per rispondere ai requisiti delle norme tecniche e quindi operare in regime di procedura semplificata, da un lato devono essere rispettati i tempi minimi (90 gg, comprendenti la fase di biossidazione nella macchina e leventuale fase successiva di maturazione) e dallaltro il materiale stesso deve aver subito il corretto processo di trasformazione che origina la produzione dellhumus e che elimina i fattori di fitotossicità.
Eventuali scorciatoie che portano ad unapparente ma solo temporanea stabilizzazione in tempi brevi non sono ammesse.
Guarda il servizio del TGR Valle d’Aosta dedicato all’installazione del composter Big Hanna modello T40 presso la Fondazione Ollignan, a Quart (AO)
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di Redazione Achab
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