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13 Febbraio 2023

Nuova legge di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

 

Il 16 dicembre 2022 è stato approvato dal Consiglio Dei Ministri il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 20 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”. Il provvedimento è entrato in vigore il 31 dicembre 2022.

L’intervento sui servizi pubblici locali, si ricorda, costituisce un elemento di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (milestone da attuare entro il 31 dicembre 2022).

Il provvedimento agisce su:

  • organizzazione delle funzioni 
  • modalità di istituzione e organizzazione dei servizi
  • forma di gestione
  • modalità di affidamento
  • rapporti tra enti affidanti e soggetti affidatari.

 

Oggetto e definizioni

L’oggetto del decreto è la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale.

Le definizioni chiariscono cosa si intende per enti locali, enti competenti, servizi di interesse economico generale di livello locale, servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» o «servizi pubblici locali a rete, diritto esclusivo, diritto speciale, costi di riferimento, tariffe, costi efficienti.

Vengono poi riportati i principi generali a cui deve conformarsi un servizio pubblico locale. 

Le disposizioni del D. Lgs. integrano le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse, nel rispetto del diritto dell’Unione Europea e salvo particolari casi (TPL, idrico e rifiuti, farmacie comunali). I servizi di distribuzione dell’energia elettrica e il gas naturale, ed i trasporti a fune sono esclusi dall’applicazione.

 

Incentivazione delle aggregazioni

Il D.Lgs. Introduce meccanismi di incentivazione delle aggregazioni. Ferme restando le disposizioni regionali e le disposizioni del Testo unico degli Enti Locali, prevede che nelle città metropolitane, , il comune capoluogo può essere delegato dai comuni ricompresi nella città metropolitana ad esercitare le funzioni comunali in materia di servizi pubblici locali. Si stabilisce, inoltre, che le Regioni possono riorganizzare gli ambiti o bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete di propria competenza con il coinvolgimento degli enti locali interessati. Le misure incentivanti saranno stabilite dal MEF, di concerto con il Ministro dell’Interno e Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in Conferenza Unificata. Nel processo vengono anche coinvolte le Province e ARERA:

L’art. 6 stabilisce la distinzione tra funzioni di regolazione e gestione nell’assetto organizzativo degli enti locali. l’esercizio separato tra funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e funzioni di gestione dei servizi pubblici locali. Viene specificato che il principio si applica a livello locale e non riguarda tutti i servizi pubblici locali ma esclusivamente quelli a rete.

Vengono poi definite le competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete, le competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete e le misure di coordinamento con regioni ed enti locali. Si prevede che le Province svolgano le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio. 

 

Modalità di gestione del servizio pubblico locale

L’ Art. 14 Individua le diverse modalità di gestione del servizio pubblico locale:

  1. a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica;
  2. b) affidamento a società mista;
  3. c) affidamento a società in house;
  4. d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali.

La disciplina delle prime tre forme di affidamento previste viene ripresa nei 3 articoli successivi del decreto. Per l’affidamento mediante procedura a evidenza pubblica viene favorito il ricorso a concessioni di servizi rispetto al modello dell’appalto di servizi, in modo da assicurare l’effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all’operatore.

 

Durata dell'affidamento

L’Art. 18 riguarda i Rapporti di partenariato con gli enti del Terzo settore e prevede che, in attuazione dei principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, gli enti locali possono attivare con enti del Terzo settore rapporti di partenariato per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica. 

Per quanto riguarda la durata dell’affidamento del servizio si prescrive che questa non essere più lunga del periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti, come previsti ed indicati nel contratto di servizio. Nel caso di durata inferiore a tale limite ovvero in caso di cessazione anticipata, è introdotto il diritto ad un indennizzo per il gestore uscente e a carico del subentrante, non superiore al valore contabile degli investimenti non ammortizzati. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata del servizio non può essere superiore a 5 anni, fatta salva la possibilità per l’ente affidante di dare conto nella deliberazione di affidamento delle ragioni che giustificano una durata superiore.

 

Altri argomenti

Tra gli argomenti trattati dal decreto si possono ancora citare l’esecuzione di lavori connessi alla gestione, il regime del subentro in caso di scadenza dell’affidamento o cessazione anticipata, il contratto di servizio, la Carta dei servizi e gli obblighi di trasparenza dei gestori, i criteri per le tariffe, la vigilanza ed i controlli sulla gestione, la trasparenza

Un aspetto interessante è quello dell’art. 30, in cui si prevede che I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato (compresi quelli in house), il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico. La ricognizione è contenuta in un’apposita relazione ed è aggiornata ogni anno.

Infine sono inserite nel decreto delle norme finali, in particolare di coordinamento per alcuni specifici settori. 

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di Riccardo Marchesi

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