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3 Novembre 2020

Recepite le nuove direttive UE sui rifiuti (1/2): riforma EPR e obiettivi di riciclaggio

Sono entrati in vigore tra il 26 ed il 29 settembre 2020 i quattro nuovi decreti legislativi che aggiornano le norme sui rifiuti in attuazione delle direttive dell’Unione Europea conosciute come “Pacchetto economia circolare”.

In dettaglio:

  • il D.Lgs. 116/2020 ha modificato la parte IV del Dlgs 152/2006: Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati;
  • iI D.Lgs. 118/2020 ha modificato il D.Lgs. 188/2008 sui rifiuti di pile e accumulatori e il D.Lgs. 49/2014 sui RAEE;
  • il D.Lgs. 119/2020 ha modificato il D.Lgs. 209/2003 sui veicoli fuori uso;
  • il D.Lgs. 121/2020 ha aggiornato il vecchio D.Lgs. 36/2003 sulle discariche di rifiuti.

Passando in rassegna il primo dei decreti, il D. Lgs. 116/2020 si possono individuare parecchie rilevanti novità.

 

RIFORMA DEL SISTEMA DI RESPONSABILITA’ ESTESA DEL PRODUTTORE (EPR)

  • nuove procedure per l’istituzione di nuovi sistemi di EPR 
  • spazio alla concorrenza tra i diversi operatori
  • assoggettamento al regime di EPR di qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto), adottando misure volte a incoraggiare la progettazione di prodotti volta a ridurre la produzione di rifiuti e l’impatto ambientale (ecodesign)
  • applicazione di requisiti minimi generali in materia di EPR
  • individuazione dei requisiti atti a definire i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella filiera
  • determinazione degli obiettivi di gestione dei rifiuti
  • sistema di comunicazione efficiente relativo ai prodotti immessi sul mercato e alle quantità di rifiuti raccolti e trattati,
  • un contributo finanziario da parte dei Produttori che consenta di coprire i costi della raccolta differenziata
  • un “Registro nazionale dei produttori” per consentire il controllo del rispetto degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore e relative sanzioni in caso di inadempienza.

 

OBIETTIVI DI RICICLAGGIO

  1. entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in termini di peso;
  2. entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell’elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso;
  3. entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 per cento in peso;
  4. entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 per cento in peso;
  5.  entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 per cento in peso.

A questo proposito sono stati definiti nuovi e più uniformi metodi di calcolo per misurare il raggiungimento degli obiettivi. 

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di Riccardo Marchesi

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