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13 Maggio 2021

Rifiuti, imprese e TARI – PARTE I



I dubbi emersi dal TUA

Le novità introdotte alla parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente – TUA) dal D. Lgs. n. 116 del 2020 avevano creato non pochi dubbi interpretativi in merito all’applicazione della TARI. In particolare le problematiche sono nate intorno agli effetti dell’applicazione della nuova classificazione dei rifiuti urbani, con la cancellazione della fattispecie dei “rifiuti speciali assimilati agli urbani” e della conseguente potestà dei comuni di regolamentare tale assimilazione, per qualità e quantità, della possibilità per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero e della conseguente esclusione della corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

La Nota del Ministero della Transizione Ecologica

Pertanto il Ministero della Transizione Ecologica (Direzione Generale per l’economia circolare) è intervenuto con la Nota 12 aprile 2021, prot. n. 37259 con una serie di chiarimenti.

In merito al coordinamento tra l’art. 238 del TUA e il comma 649 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014 che ha istituito la TARI), per i quali si erano evidenziate incoerenze, si chiarisce che la riduzione della quota variabile della TARI prevista dal comma 649 deve essere riferita a qualunque processo di recupero, ricomprendendo anche il riciclo  al quale i rifiuti sono avviati (il comma 649 parlava solo di riciclo, il comma 10 dell’art. 238 e il comma 2 bis dell’art. 198 del TUA fanno, invece, riferimento ai rifiuti avviati al “recupero”).

Viene anche ribadito che per le stesse utenze rimane impregiudicato il versamento della TARI relativa alla parte fissa, calcolato sui servizi forniti indivisibili.

In relazione alla determinazione della tariffa TARI e della tariffa corrispettiva, al fine di programmare correttamente i servizi, l’utente produttore è tenuto a comunicare formalmente all’ente gestore di ambito ottimale, ove costituito ed operante, ovvero al comune di appartenenza, la scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta. Il 6/5/2021 il Senato ha approvato il Ddl di conversione del Dl 41/2021 (“Decreto Sostegni”) prevedendo che la scelta delle utenze non domestiche ex art. 238, comma 10 del TUA, di avvalersi del mercato e non del servizio pubblico per la gestione dei loro rifiuti urbani che dimostrano di avere avviato a recupero, va comunicata al Comune o al gestore del servizio, per il solo anno 2021, entro il 31 maggio 2021 con effetto dal 1°gennaio dell’anno successivo.  A regime la scelta va fatta entro il 30 giugno di ogni anno, sempre con effetti dal gennaio dell’anno successivo. La scelta per l’utenza comporta il venir meno per queste utenze del pagamento della parte variabile della TARI, per quei rifiuti che si dimostra avere avviato a recupero). Viene conferma della data del 30/6/2021 per i Comuni per i regolamenti e le tariffe TARI. Il testo deve ancora passare alla Camera.

La scelta del ricorso al mercato da parte delle utenze non domestiche vale per 5 anni a condizione della dimostrazione di effettivo avvio a recupero dei rifiuti. Se l’utenza non domestica intende successivamente passare dall’operatore privato a quello pubblico prima della scadenza del termine quinquennale, tale scelta è subordinata alla “possibilità per il gestore del servizio pubblico di riprendere l’erogazione del servizio”, poiché deve essere sempre garantito il servizio di raccolta e l’avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. 


Continua...

Nel prossimo articolo i chiarimenti sui locali ove si producono rifiuti “urbani” con riferimento alle diverse categorie di utenza e altri aspetti interessanti.

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di Riccardo Marchesi

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