Per quanto riguarda i chiarimenti sui locali ove si producono rifiuti “urbani” con riferimento alle diverse categorie di utenza si può così riassumere.
Attività industriali
- le superfici dove avviene la lavorazione industriale, originando solo rifiuti speciali, sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti urbani, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
- continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse;
- resta dovuta solo la quota fissa laddove l’utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, poiché, come sopra illustrato è prevista l’esclusione della sola componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e cioè della parte variabile.
Attività artigianali
Valgono le stesse considerazioni fatte con riferimento ai rifiuti derivanti dalle attività industriali.
Attività agricole, agroindustriali e della pesca
Dal complesso delle norme di settore si evince, per i rifiuti derivanti da queste attività, un’esclusione dall’applicazione del nuovo regime previsto per i rifiuti urbani.
Detto questo, la Nota del Ministero evidenzia, però, che la previsione di chiusura di cui all’allegato L-quinquies della Parte quarta del TUA (quella che riporta l’Elenco delle attività che producono rifiuti urbani) chiarisce che “Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe”. Tale previsione può quindi essere applicata alle attività relative alla produzione agricola che presentano le medesime caratteristiche riportate nel citato allegato (es. agriturismi). Per queste utenze è possibile concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell’allegato L-quater della citata Parte quarta del TUA. Per garantire la corretta gestione dei rifiuti, si ritiene che, nelle more dell’aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze indicate ed il gestore del servizio pubblico, debba essere comunque assicurato il mantenimento del servizio.
Possibilità di fissazione di una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico, a seguito dell’eliminazione della potestà comunale di assimilazione
La Nota sottolinea come tale possibilità sia esclusa dalle disposizioni dell’UE, recepite puntualmente nell’ordinamento nazionale. Si auspica la gestione eventuale di flussi importanti attraverso idonee soluzioni organizzative, cui i produttori devono adeguarsi, e accordi o convenzioni con i sistemi di responsabilità estesa del produttore (EPR).
Sul tema è noto che c’è una questione aperta, con ANCI che in data 15/4 ha richiesto un intervento urgente, con una serie di istanze e il Ministro della Transizione Ecologica che ha difeso le scelte fatto ed ha preannunciato l’intenzione di istituire un Tavolo tecnico permanente con ANCI, ARERA, gli operatori e le loro associazioni, al fine di supportare la transizione al nuovo sistema di gestione dei rifiuti.
Imprese e autocompostaggio
Infine una considerazione che esula dai chiarimenti forniti dal MITE: una possibilità intelligente per alcune tipologie di imprese (in primis quelle che effettuano servizi di ristorazione o ospitano mense) di autodeterminare la propria gestione dei rifiuti urbani, oltre all’avvio a recupero, è quella dell’autocompostaggio. In questo modo di fatto il rifiuto viene prevenuto e si evitano trasporti e trattamenti centralizzati, consentendo sia alle imprese sia alla comunità locale di risparmiare. In Italia, a differenza di altri Paesi Europei (es, Francia) tale pratica è molto poco diffusa, spesso perché la relativa agevolazione sulla TARI non viene prevista dai Comuni. Infatti il comma 19 bis dell’art. 208 del TUA prevede che alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. Per le altre utenze (es. ristoranti) vi era nel passato una più generale facoltà ai sensi dell’art. 180 comma 1-septies del TUA, ma con il D.Lgs. 116/2020 questo comma è stato abrogato.
Con il quadro normativo attuale per ottenere l’agevolazione per l’autocompostaggio si può fare riferimento alle norme sopra citate, applicando la riduzione della quota variabile della TARI poiché si tratta di una gestione del rifiuto organico al di fuori del servizio pubblico. La dichiarazione di avvio a recupero sarebbe fatta dalla stessa utenza non domestica, purché sia disponibile a essere soggetta a controllo da parte del Comune (come per le utenze domestiche, iscrizione a Albo compostatori ecc.). La dichiarazione di NON avvalersi del servizio pubblico va fatta nei termini e con la durata sopra illustrati.
La stessa procedura può essere seguita in caso di conferimento da parte dell’utenza non domestica a compostaggio di comunità, gestito da un organismo collettivo: anche in questo caso si può applicare la riduzione della quota variabile della. La dichiarazione di avvio a recupero è fatta in questo caso dal gestore della compostiera collettiva.
di Riccardo Marchesi
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