E’ stato emanato il Dm Transizione ecologica 16 settembre 2022 avente per oggetto “Mobilità sostenibile – Mobility manager e Piani di spostamento casa-lavoro – Modifiche al Dm 12 maggio 2021”.
Senso del DM
Il Dm Transizione ecologica 12 maggio 2021, n. 179 era finalizzato a consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane, promuovendo la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone che consentano la riduzione dell’uso del veicolo privato individuale a motore negli spostamenti sistematici casa-lavoro e favoriscano il decongestionamento del traffico veicolare.
Serie di definizioni
In primo luogo esso riportava una serie di definizioni:
- a) “mobility manager aziendale“: figura specializzata (istituita a suo tempo dal Decreto Interministeriale 27 marzo 1998 – “Mobilità Sostenibile nelle Aree Urbane”) nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente;
- b) “mobility manager d’area“: figura specializzata (introdotta con il DM 20 dicembre 2000 “Incentivazione dei programmi proposti dai Mobility Manager Aziendali”) nel supporto al comune territorialmente competente, presso il quale è nominato, nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché nello svolgimento di attività di raccordo tra i mobility manager aziendali;
- c) piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL): strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente di una singola unità locale lavorativa. Si ricorda che successivamente Il Decreto interministeriale 4 agosto 2021 ha introdotto le “Linee guida per la redazione e l’implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro”.
Spostamenti casa-lavoro
Il decreto introduceva la prescrizione per le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un PSCL del proprio personale dipendente.
Il PSCL, finalizzato alla riduzione del traffico veicolare privato, individua le misure utili a orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibile alternative all’uso individuale del veicolo privato a motore, sulla base dell’analisi degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, delle loro esigenze di mobilità e dello stato dell’offerta di trasporto presente nel territorio interessato. Il Pscl definisce, altresì, i benefici conseguibili con l’attuazione delle misure in esso previste, valutando i vantaggi sia per i dipendenti coinvolti, in termini di tempi di spostamento, costi di trasporto e comfort di trasporto, sia per l’impresa o la pubblica amministrazione che lo adotta, in termini economici e di produttività, nonché per la collettività, in termini ambientali, sociali ed economici.
Mobility manager
Ai fini dell’adozione del PSCL, le imprese e le pubbliche amministrazioni che rientrano nei requisiti dimensionali sopra indicati, nominano il mobility manager aziendale, con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.
I Comuni nominano il mobility manager d’area, svolgente funzioni di raccordo tra i mobility manager aziendali con compiti di supporto ai Comuni stessi nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile.
Il decreto riportava poi funzioni e requisiti del mobility manager aziendale e del mobility manager d’area.
Le novità
Le novità introdotte dal il Dm Transizione ecologica 16 settembre 2022 sono:
- l’individuazione del caso di società infragruppo ubicate nella stessa unità locale, per le quali la soglia dei 100 dipendenti è calcolata sommando i dipendenti delle diverse società del raggruppamento;
- la possibilità per i Comuni di individuare il mobility manager anche tra il personale di società partecipate e delle agenzie della mobilità;
- la previsione di un rimborso spese per i mobility manager ed i mobility manager d’area che svolgono la propria attività presso o in favore di pubbliche amministrazioni., debitamente documentate e approvate dall’amministrazione.
di Riccardo Marchesi
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