
Il DM Ambiente 26 marzo 2026 aggiorna la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani, abrogando e sostituendo integralmente il precedente DM 8 aprile 2008 e le sue successive modifiche.
Di seguito le principali novità introdotte dal nuovo decreto:
Promozione del riutilizzo e dell'economia circolare
- Spazi dedicati al riutilizzo: Gli Enti di Governo o i Comuni possono ora individuare, all’interno dei centri, appositi spazi per l’esposizione temporanea di beni usati e funzionanti destinati allo scambio tra privati.
- Prevenzione e preparazione per il riutilizzo: Possono essere allestite aree per intercettare i beni usati destinati agli operatori professionali dell’usato autorizzati, nonché spazi distinti per il deposito preliminare di rifiuti destinati alla “preparazione per il riutilizzo”.
Finalità sociali e ambientali
- Inserimento lavorativo: Per le attività di gestione del centro dotate di minore complessità, possono essere avviati percorsi di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate o a rischio di esclusione socioeconomica.
- Campagne volontarie di pulizia: Le associazioni di protezione ambientale riconosciute possono essere autorizzate ad accedere ai centri per conferirvi i rifiuti raccolti su aree pubbliche durante le loro campagne volontarie.
Nuovi requisiti strutturali e organizzativi
- Piani di emergenza interna: Viene introdotto l’obbligo esplicito per i centri di raccolta di dotarsi di piani di emergenza interna, con la relativa comunicazione dei dati alle autorità competenti.
- Aree di trasbordo: Nei centri con sufficiente spazio, è ora possibile individuare aree specifiche (inaccessibili alle utenze) destinate esclusivamente alle operazioni di trasbordo dei rifiuti effettuate dal gestore pubblico per ottimizzare i trasporti, a condizione che avvengano senza deposito a terra.
- Misurazione puntuale: Ai fini dell’applicazione della tariffa puntuale, i centri possono adottare nuovi sistemi di registrazione degli utenti, del numero dei conferimenti e delle frazioni avviate a recupero o smaltimento.
Gestione dei depositi e nuovi limiti
- Limiti volumetrici e temporali: Mentre il DM del 2008 fissava un limite generale di 3 mesi per il deposito, il DM 2026 stabilisce che il deposito non deve superare i 3 mesi oppure i 30 metri cubi per i rifiuti non pericolosi e i 10 metri cubi per i rifiuti pericolosi, fermo restando un tetto massimo assoluto di un anno.
- Tempi per frazioni specifiche: Oltre al limite di 72 ore per i rifiuti biodegradabili di cucine e mense (già presente), viene specificato che i rifiuti indifferenziati e i prodotti assorbenti per la persona (PAP) non possono restare in deposito per più di 7 giorni, e i rifiuti biodegradabili di parchi e giardini per un massimo di 30 giorni.
Ampliamento dei rifiuti conferibili e gestione specifica
L’elenco dei rifiuti conferibili (Allegato 1) è stato notevolmente dettagliato, passando a 60 tipologie rispetto alle precedenti. Tra le novità più rilevanti spiccano:
- Batterie al litio: Devono essere raccolte separatamente rispetto agli altri rifiuti di batterie, in ambienti ben ventilati, protetti dalle intemperie e dalla luce solare.
- Rifiuti sanitari pericolosi: È ora esplicitamente previsto il conferimento di rifiuti a rischio infettivo (come aghi, siringhe e bisturi monouso) utilizzando appositi imballaggi rigidi resistenti alla puntura.
- Articoli pirotecnici: Si possono depositare i rifiuti da articoli pirotecnici o materiali entrati in contatto con esplosivi, nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza.
- Nuove tipologie aggiunte: Vengono inclusi i prodotti assorbenti per la persona (PAP), i mozziconi di sigaretta (rifiuti dei prodotti del tabacco con filtri) conferiti dal soggetto incaricato della gestione del servizio pubblico, e i rifiuti abbandonati raccolti dai soggetti incaricati dal Comune.
- Rifiuti da costruzione e demolizione: Sono ammessi al conferimento ma esclusivamente nei centri dotati di una superficie sufficiente e che riescono a garantire continuità al servizio per le normali utenze domestiche.
di Riccardo Marchesi
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