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24 Marzo 2020

Offerta economicamente più vantaggiosa: legittimo il riconoscimento di soli dieci punti all’offerta economica

Closeup of accountant counting on calculator and working with table

Interessante sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), pubblicata il 17/02/2020, riguardante un affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati con annessi servizi accessori con ridotto impatto ambientale. 

La ricorrente lamentava, oltre ad un altro aspetto, la violazione dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, per eccesso di potere, poiché il disciplinare di gara prevedeva l’attribuzione di 90 punti per l’offerta tecnica, e di solo 10 punti per l’offerta economica, “sicché difetterebbe un’adeguata ponderazione dei criteri, del tutto sbilanciati”.

Il Tribunale ha rilevato che, ai sensi dell’art. 95 comma 10-bis del D. Lgs. n. 50/2016, “La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento”. Dunque, la normativa in tema di offerta economicamente più vantaggiosa è volta ad assicurare la sicura preponderanza degli elementi tecnici dell’offerta, tanto è vero che fissa soltanto il limite massimo del 30% per l’offerta economica, ma non per quella tecnica.

Nel caso di specie, prosegue il Tribunale, “la ponderazione operata dall’amministrazione, ancorché fortemente sbilanciata a favore della componente tecnico-qualitativa, costituisce il frutto di una valutazione ampiamente discrezionale, che, essendo in linea con il chiaro favor legislativo per gli elementi qualitativi dell’offerta, appare immune da censure di manifesta illogicità o irragionevolezza.

Donde l’infondatezza del ricorso”.

La notizia permette anche di ricordare altri due elementi importanti nella valutazione dell’Offerta economicamente più vantaggiosa.

L’incidenza della componente di valutazione economica rispetto a quella tecnica dipende moltissimo, a parità di punteggio, dalla formula utilizzata. Spesso, soprattutto in gare sotto la soglia comunitaria, si vedono formule basate sulla semplice proporzionalità al ribasso (interpolazione lineare), con un punteggio di 30 punti, senza nemmeno l’effetto limitante sul punteggio ottenuto dai concorrenti con i maggiori ribassi garantito dalla formula bilineare o da altre formule non lineari (cfr. Linee Guida Autorità Nazionale Anticorruzione n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50). Non a caso l’Autorità prescrive che nei casi in cui alla componente economica “sia attribuito un valore molto contenuto (es. 10/15 punti), non dovranno essere utilizzate quelle formule che disincentivano la competizione sul prezzo e viceversa”.

Di fatto una valutazione della componente economica proporzionale al ribasso con un peso del 30% (30 punti), ricorda molto da vicino la valutazione al massimo ribasso, soprattutto in assenza della previsione di un punteggio minimo da raggiungere per l’offerta tecnica… 

Altro elemento che può diventare distorsivo è la valutazione dell’offerta tecnica con meccanismi che tendono ad appiattire ed allineare le offerte dei concorrenti. Tipicamente vengono definiti dalle stazioni appaltanti determinati standard e punteggio premiali basati sull’incremento di tali standard, sino ad un massimo. Ad esempio, nel servizio di raccolta dei rifiuti, un elemento utilizzato è l’intensificazione delle frequenze di raccolta. Spesso per non perdere la gara i concorrenti si allineano sugli standard premiati. La cosa può comportare due ordini di problemi:

  • l’appiattimento dei punteggi della valutazione tecnica (tutti i concorrenti dichiarano di svolgere i servizi secondo i criteri premianti)
  • una oggettiva difficoltà nella pratica da parte del vincitore a rispettare gli standard sui quali i meccanismi della gara lo hanno “spinto”. 

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di Riccardo Marchesi

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